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LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LE DENOMINAZIONI D’ORIGINE E LE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
• Cosa si intende con il marchio DOP? Il marchio DOP sta a significare “denominazione d’origine protetta”. La denominazione d’origine rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata” (art. 2, lett. a) del reg. (CEE) 2081/92).
• Cosa si intende con il marchio IGP? Il marchio IGP sta a significare “indicazione geografica protetta”. L’indicazione geografica rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (art. 2, lett. b) del reg. (CEE) 2081/92).
• Qual è la principale normativa di riferimento in tema di indicazioni geografiche e denominazioni d’origine? La fonte normativa di riferimento è costituita dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dal regolamento (CEE) n. 2082/91 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. Si ricordi, infine, la legge 21 dicembre 1999, n. 526, sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea.
• Cos’è un disciplinare di produzione? Il prodotto agricolo o alimentare può fruire dell’accreditamento DOP o IGP presso i consumatori a patto di soddisfare una serie di condizioni elencate in un disciplinare di produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92. Di fatto, il disciplinare di produzione rappresenta una valido strumento di tutela dei consumatori atteso che si sostanzia in una serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi in modo tassativo. In particolare, il disciplinare definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione.
• Cosa comporta per un prodotto agricolo o alimentare essere registrato come DOP o come IGP? Le denominazioni e le indicazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi forma di usurpazione e/o di imitazione e in genere contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Sotto questo aspetto l’identificazione di un prodotto DOP o IGP per un consumatore è agevole ed immediata. E’ sufficiente, infatti, prestare attenzione alle indicazioni riportate sulle etichette.
• Cosa sta a significare il marchio STG? Il marchio SGT sta a significare “specificità tradizionale garantita”. La specificità è l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. L’attestazione di specificità, come la DOP o l’IGP viene registrata a livello comunitario, comporta la stesura di un disciplinare ed è sottoposta ad un sistema di controllo e di certificazione.