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Leggere l'etichetta

SCHEDA

  • Cosa si intende per etichettatura di un prodotto alimentare? L’etichettatura è l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legate al prodotto medesimo.
  • Perché l’etichettatura rappresenta uno strumento di tutela per il consumatore? L’etichettatura informa il consumatore sul prodotto alimentare che sta acquistando, consentendogli in tal modo di effettuare una scelta, oltre che libera, consapevole ed informata. Si tenga anche presente che l’etichettatura permette al consumatore di avere informazioni anche “sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute” che possono essere provocati da taluni alimenti.
  • Quali sono le indicazioni che vanno riportate sull’etichetta di un prodotto alimentare? La denominazione di vendita; l’elenco degli ingredienti; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; il nome e la sede del produttore o del confezionatore; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; il numero di identificazione del lotto; le modalità di conservazione e di utilizzazione ed il luogo di origine o di provenienza.
  • Cosa non deve fare l’etichettatura? L’etichettatura di un prodotto alimentare non deve:
    a) indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso;
    b) evidenziare talune caratteristiche come peculiari, quando tutti i prodotti alimentari di natura analoga le possiedono;
    c) attribuire all’alimento proprietà idonee a prevenire e/o curare malattie ovvero accennare a proprietà farmacologiche.
  • Cosa può fare il consumatore per tutelarsi? Il consumatore trova nello strumento dell’etichettatura un “fidato alleato” che gli consente di scegliere il prodotto più corrispondente alle proprie esigenze. E’ necessario, però, che il consumatore legga attentamente le indicazioni riportate su di un prodotto alimentare, cosicché ogni suo acquisto sia dettato da una scelta, oltre che libera, consapevole e adeguatamente informata.

1 - L’etichettatura quale strumento di tutela dei consumatori

L’etichettatura di un prodotto alimentare rappresenta per il consumatore un importante strumento di tutela, informandolo sul prodotto che sta acquistando e consentendogli di effettuare una scelta consapevole ed informata. L’etichettatura è l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legate al prodotto medesimo.
“Un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è un mezzo adeguato ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. I principi sull’etichettatura comportano il divieto di indurre in errore l’acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità” (direttiva 2000/13 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000). Per presentazione del prodotto alimentare si intende: 1) la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l’ambiente nel quale sono esposti (art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992).
In linea generale, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono:

  1. indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso;
  2. evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari di natura analoga le possiedono;
  3. attribuire all’alimento proprietà idonee a prevenire e/o curare malattie ovvero accennare a proprietà farmacologiche.
    Nel nostro Paese, la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari è stata attuata con il decreto legislativo n. 181 del 23 giugno 2003.
    Per la verità, il legislatore nazionale sin dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962 aveva imposto il divieto di “offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o di genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose” (art. 13, comma 1°).

2 - Le componenti dell’etichettatura

In base a quanto stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992, salvo quanto disposto per specifici alimenti, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare, tra le altre, le seguenti indicazioni:

  1. La denominazione di vendita. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o il nome consacrato da usi e consuetudini o una descrizione della merce. Si tenga presente che la denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio né da un nome di fantasia. La denominazione di vendita comporta un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito, se l’omissione di questa indicazione può creare confusione nell’acquirente.
  2. L’elenco degli ingredienti. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi (gli additivi sono sostanze chimiche, per lo più prive di valore nutrizionale, aventi lo scopo di garantire la conservazione degli alimenti o di conferire ad essi particolari caratteristiche), utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
    L’elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; l’elenco degli ingredienti deve essere, poi, preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola “ingrediente”. Anche se gli ingredienti non vengono indicati in percentuale, la loro elencazione fornisce al consumatore utili informazioni per individuare la presenza di sostanze più o meno gradite e per effettuare un confronto fra prodotti di natura analoga.
    Le sostanze aromatizzanti vanno designate in etichetta come “aromi naturali” o “aromi” (di origine sintetica).
  3. Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il termine minimo di conservazione va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
    La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato. La data di scadenza va indicata con la dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
    In entrambi i casi, la data si compone dell’indicazione, in chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno.
  4. Il nome e la sede del produttore o del confezionatore.
  5. La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
  6. Il numero di identificazione del lotto. La dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre o in forma alfanumerica ed è preceduto dalla lettera “L”. In taluni casi la predetta indicazione è sostituita dal giorno e dal mese del termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza. I prodotti contraddistinti dal medesimo numero di lotto presentano le stesse caratteristiche. Il numero di lotto rappresenta un efficace strumento a tutela del consumatore, poiché consente di individuare agevolmente e di eventualmente ritirare dal commercio partite di prodotti alimentari non conformi alle leggi vigenti.
  7. Le modalità di conservazione e di utilizzazione.
  8. Il luogo di origine o di provenienza.
    Dato il numero delle informazioni che costituiscono il contenuto obbligatorio dell’etichettatura è evidente che l’etichettatura ha una funzione informativa quanto mai ampia, essendo essa anche un valido strumento per accertare, unitamente ad altre informazioni accessibili al consumatore, la pericolosità del prodotto alimentare, onde evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. Il predetto aspetto si deduce dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2000, secondo cui non possono essere immessi sul mercato alimenti a rischio. Sotto questo aspetto, sono considerati alimenti a rischio: a) gli alimenti dannosi per la salute; b) gli alimenti inadatti al consumo umano. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione: a) le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

3 - Casi peculiari

Il legislatore comunitario ha avvertito l’esigenza di disciplinare con provvedimenti ad hoc il sistema di etichettatura di determinati prodotti alimentari. Sotto questo aspetto, si può ricordare il regolamento (CE) n. 1760/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Le indicazioni obbligatorie riguardano:

  1. il numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o gli animali;
  2. il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello;
  3. il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio;
  4. lo Stato membro o il paese terzo di nascita;
  5. gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso;
  6. lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.
    L’operatività pratica delle predette indicazioni nel nostro Paese è di immediata evidenza alla luce del d.lgs. n. 58 del 29 gennaio 2004, secondo cui i titolari delle macellerie che non etichettino le carni bovine con le indicazioni obbligatorie previste nel predetto regolamento incorrono in sanzioni pecuniarie che vanno da 2.000 a 12.000 euro. Il d.lgs. 58/2004 prevede, inoltre, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro agli operatori che non adottino un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria e il nesso tra le carni e l’animale o il gruppo di animali. Si ricordi, infine, che la stessa sanzione si applica a chi commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1760/2002.
    Il decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, “Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca” (convertito in legge 3 agosto 2004 n. 204), prevede, tra le principali novità, l’indicazione obbligatoria, nell’etichettatura di tutti i prodotti alimentari, del luogo di origine, di coltivazione o di allevamento della componente agricola impiegata. Il decreto legge, inoltre, vieta di denominare “latte fresco” il latte “microfiltrato” e di denominare “passato di pomodoro” prodotti non ottenuti dalla sola spremitura diretta del pomodoro fresco.
    Il legislatore comunitario ha disciplinato, poi, con provvedimento ad hoc (regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003) l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e degli alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati. In particolare, è stato imposto a carico degli operatori del commercio alimentare di far figurare sull’etichetta dei prodotti preconfezionati contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti la dicitura: “questo prodotto contiene OGM” ovvero la dicitura: “questo prodotto contiene (nome dell’organismo e/o degli organismi) geneticamente modificato/a”. Le medesime indicazioni devono figurare, eventualmente, anche sui prodotti non preconfezionati offerti al consumatore finale.
    Si ricordino, infine, le numerose circolari elaborate dal Ministero delle Attività produttive, che dettano regole ad hoc sull’etichettatura di specifici prodotti alimentari.
    Degna di nota è la circolare n. 168 del 10 novembre 2003 riguardante l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti circa l’utilizzazione del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti alimentari da forno; l’uso delle espressioni “all’aceto”, “con aceto” e simili; i preparati per brodo e condimento e i prodotti con edulcoranti.
    Fra le più recenti, si ricordi anche la circolare n. 168 bis del 25 marzo 2004, in materia di etichettatura delle cosiddette “bevande di fantasia” (con contenuto di succo di frutta inferiore al 12%) di cui all’art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719. Si prevede, in particolare, che queste bevande, che possono essere preparate con o senza l’aggiunta di succo di frutta, vanno immesse sul mercato con denominazioni di vendita e modalità tali da non creare confusione con le bevande a base di succo di frutta. Conseguentemente, queste bevande non possono avere forme o recare immagini che richiamino un frutto non presente negli ingredienti.

Ministero delle Attività Produttive